Progredire assieme in ”terra incognita”…

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Progredire assieme in ”terra incognita”…

Le esperienze vissute nei più di trent’anni dal 1973 con la vecchia RVP (Regione Val Poschiavo) possono ovviamente e dovrebbero insegnarci un paio di cose utili per l’avviamento della nuova RVP. Ciononostante la prudenza è di rigore. Non soltanto queste esperienze non furono sempre incoraggianti ma, per varie ragioni, la vecchia società semplice era assai differente di ciò che sarà la nuova corporazione di diritto pubblico. Qui ci troviamo in «terra incognita» in numerosi riguardi. Ciò suggerisce che sarebbe ragionevole incamminarci su questa strada con una buona dose di circospezione e di autocritica particolarmente nei primi anni d’attività della RVP.

La modifica dell’articolo 51 dello statuto (vedi il Grigione no. 48 del 30 novembre, pagina 13) mira ad accertarci fin dall’inizio che la nuova RVP saprà rispondere alle nostre aspettative:

Art. 51 Revisione dello statuto

Il presente statuto può essere in ogni momento sottoposto ad una revisione totale o parziale.

Dopo i primi tre anni d’attività della Corporazione la revisione dello statuto sarà presa in considerazione dall’Assemblea dei Delegati sulla base del rispettivo rapporto speciale presentato dal Consiglio di Direzione. Il rapporto dovrà contenere un’analisi della gestione, una valutazione del funzionamento della Corporazione ed eventuali proposte di modifica dello statuto, al fine di migliorare la capacità e l’efficienza della RVP.

  • Commento *

Oltre la possibilità generale di rivedere “in ogni momento” ed aggiustare lo statuto, è indicato di stabilirne il periodo di rodaggio ed imporre in un primo tempo fin dall’inizio anche una chiara scadenza per la prima eventuale revisione. Tralasciandolo, le inerzie umane – come dimostrano ripetute esperienze con la vecchia RVP – ostacolerebbero troppo facilmente e magari impedirebbero necessarie revisioni della nuova RVP che si vuole flessibile ed adattabile a bisogni in mutazione. Ciò non significa tuttavia che la valutazione e il rispettivo rapporto speciale debbano imperativamente suggerire modifiche, neppure che la revisione dello statuto che ne risulterebbe non potrebbe poi essere respinta in votazione popolare.

Per tener conto di questa modifica dell’articolo 51, gli articoli 14, 20, 27 e 42 saranno aggiustati in conseguenza.


Il nuovo statuto della Regione Valposchiavo.

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Redatto da Dino Beti di Panìsc – dino.beti@bluewin.ch