Esami d’ammissione: obiezione del Grigioni Italiano
Per un’informazione oggettiva e affinchè non abbiano a nascere dei malintesi sul comportamento dei nostri politici in Gran Consiglio facciamo seguire l’incarico al Governo concernente la procedura d’ammissione alle scuole medie. L’incarico é firmato da Rodolfo Fasani in qualità di presidente della Deputazione del Grigioni Italiano quale secondo firmatario e da quasi tutti i Deputati delle Valli del Grigioni Italiano. Oltre a ciò abbiamo anche firmato un altro atto parlamentare che chiede per i tedescofoni la seconda lingua d’esame italiano e non inglese. Come vedete l’argomento non ci é passato inosservato, e ci sarebbe mancato altro…
Il Governo ha posto in vigore con effetto retroattivo al 01.09.2008 una revisione dell’ordinanza sulla procedura d’ammissione alle scuole medie. Considerando sia le direttive della Costituzione cantonale che quelle della legge sulle lingue, le organizzazioni linguistiche e culturali Lia Rumantscha (LR) e Pro Grigioni Italiano (Pgi), sostenute da diversi altri gruppi (ad esempio diverse conferenze degli insegnanti) non possono dichiararsi d’accordo con tre punti di questa revisione parziale. La nuova ordinanza non tiene conto del fatto che i presupposti linguistici delle scuole elementari e delle prime e seconde classi di scuola secondaria sia di lingua romancia, risp. italiana che bilingui (romancio/tedesco, risp. italiano/tedesco) sono differenti da quelli delle scuole di lingua tedesca. La revisione parziale intende evidentemente trattare allo stesso modo tutti i tipi di scuola, con la conseguenza che ciò che è diverso viene trattato allo stesso modo, cosa che equivale a una discriminazione. Concretamente si tratta dell’art. 6, relativo alla “lingua prima” da indicare al momento dell’iscrizione, delle materie d’esame conformemente all’art. 18, nonché dei voti delle materie d’esame conformemente all’art. 19.
–Le firmatarie e i firmatari pregano e incaricano il Governo di correggere senza indugio gli articoli corrispondenti, secondo quanto proposto di seguito:
Art. 6 cpv. 2
Per le scuole di lingua romancia e le scuole di lingua italiana il rumantsch, risp. l’italiano sono considerati lingua prima. Per le scuole bilingui entrambe le lingue sono considerate lingua prima con valore equivalente.
Art. 18 cpv. 1 n. 2, risp. art. 18 cpv. 3
Per gli allievi di scuole di lingua romancia, risp. italiana, nonché di scuole bilingui, gli esami vanno svolti in entrambe le lingue (rumantsch/tudestg, risp. italiano/tedesco), analogamente alla soluzione dell’art. 18 cpv. 1 n. 1.
Art. 19 cpv. 2
Il modello di valutazione riduce l’importanza delle due lingue minoritarie (romancio/italiano), motivo per cui si impone la seguente modifica della forma di valutazione:
Per gli allievi di scuole di lingua romancia, risp. italiana, il voto in romancio/italiano viene valutato in misura del 60%, il voto in tedesco in misura del 40%. Per allievi di scuole bilingui, le due lingue prime vengono valutate in misura del 50% ciascuna.
A titolo complementare
Per tutte le varianti va previsto un esame apposito, che tenga adeguatamente conto della differente situazione di partenza. La lingua d’esame deve conformarsi anche alla lingua scolastica (RG/idiomi) degli allievi. Quanto prescritto dall’art. 18 cpv. 1 riguardo al fatto che l’esame si tiene esclusivamente per iscritto, trascura completamente le conoscenze orali dei candidati.
Coira, 22 ottobre 2008
Thomann, Fasani, Parolini, Arquint, Augustin, Berther (Sedrun), Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Caduff, Candinas (Rabius), Casutt, Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Christoffel-Casty, Darms-Landolt, Dermont, Fallet, Giovanoli, Hartmann (Champfèr), Keller, Kleis-Kümin, Koch, Kollegger, Montalta, Niederer, Pedrini, Peer, Perl, Pfister, Plozza, Portner, Quinter, Ratti, Righetti, Sax, Thurner-Steier, Toschini, Troncana-Sauer, Tuor, Zanetti, Candinas (Disentis/Mustér), Grendelmeier
Redatto da Il Bernina – redazione@ilbernina.ch