Il Comune di Poschiavo informa
Come si apprende dal sito del Comune di Poschiavo, secondo l’allegato dell’Ordinanza sulle abitazioni secondarie, il Comune di Poschiavo, presumibilmente, rientra sotto quei comuni la cui quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento del totale delle abitazioni.
La base di calcolo che ha determinato la percentuale è stata fornita dall’Ufficio federale di statistica e l’elenco è stato allestito dall’Ufficio federale dello sviluppo territorio. Oggi non esiste una statistica a livello nazionale cui far capo per rilevare con esattezza la quota di abitazioni secondarie nei Comuni. Il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) consente tuttavia, in combinazione con l’attuazione della legge sull’armonizzazione dei registri, di ottenere un quadro verosimile.
La nuova ordinanza in giudizio, secondo una valutazione interna delle attività edilizie comunali svoltesi negli ultimi 10 anni, toccherà solo marginalmente l’attività edilizia del Comune di Poschiavo concernente la costruzione di nuovi edifici, considerato che l’edificazione di quest’ultimi è improntata principalmente sulla realizzazione di abitazioni primarie. Ciò che preoccupa, e che inciderà negativamente sullo sviluppo edilizio, riguarda invece il riattamento dei maggesi e degli edifici storici preesistenti. Dal profilo del diritto in materia di abitazioni secondarie non si fa alcuna distinzione tra le abitazioni fuori dalle zone edificabili e quelle dentro le zone di fabbrica. Perciò, contrariamente a quanto è stato detto, anche i maggesi sono considerati abitazioni secondarie. Per questo motivo, l’ampliamento della superficie utile lorda preesistente non potrà, come finora, più essere approvata almeno fintanto che entrerà in vigore la rispettiva legge.
Non è invece chiaro cosa succederà con le abitazioni che in data 11 marzo 2012 esistevano già o beneficiavano di un’autorizzazione con decisione passata in giudicato in merito ad un ampliamento della superficie lorda per piano preesistente. Se da un canto, il cambiamento di destinazione è permesso, d’altro canto, un ampliamento della superficie lorda per piano preesistente per scopi di vacanza non è consentito. In parole povere, se un edificio storico all’interno del nucleo comprendente una parte economica volesse essere riattato e trasformato in casa di vacanza, ciò sarebbe unicamente possibile nel quadro della superficie lorda per piano preesistente. Un ampliamento della superficie abitabile nella parte economica per scopi di vacanza non è possibile. In una regione come la nostra, confrontata con la difficoltà causata dal fatto che nei nuclei storici gli edifici non sono più ristrutturati e rimangono vuoti o peggio ancora vanno in rovina provocando la perdita della sostanza storica nei nuclei stessi, con le misure adottate dalla nuova ordinanza, questa problematica, andrà inevitabilmente ad accentuarsi.
Poschiavo, 31 gennaio 2013