Tribunale amministrativo cantonale dà ragione a Repower

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Respinti ricorsi offerenti che non hanno ricevuto l’incarico
Si è conclusa una controversia giuridica aperta nel 2011 relativa all’assegnazione dei lavori per la pianificazione generale della centrale con sistema di pompaggio Lagobianco.

A Repower è stata data ragione su tutti i punti e i ricorsi degli offerenti che non hanno ricevuto l’incarico sono stati respinti. Repower non ha abusato del potere discrezionale di cui dispone in qualità di autorità aggiudicatrice né commesso violazioni di diritti. Le decisioni del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni a tal proposito sono passate in giudicato.

Nel 2011 Repower ha bandito un concorso pubblico di servizi ingegneristici (pianificazione generale degli impianti principali) in relazione al progetto di centrale ad accumulazione con sistema di pompaggio Lagobianco. Sono pervenute quattro offerte. Nel febbraio 2011 Repower ha quindi assegnato l’incarico a uno dei quattro consorzi offerenti in base ai criteri di selezione definiti.

 

Contro questa assegnazione dell’incarico tutti e tre gli offerenti che non hanno ricevuto l’incarico hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. Quest’ultimo ha respinto i ricorsi integralmente nel giugno 2011. Contro il giudizio del Tribunale amministrativo uno degli offerenti ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale presso il Tribunale federale. Nel settembre 2012 il Tribunale federale ha annullato in parte la sentenza di prima istanza e ha disposto una nuova valutazione poiché in un punto controverso (proporzionalità della non esclusione del consorzio di offerenti vincitore dal procedimento di assegnazione) la decisione in merito all’istanza è stata pronunciata senza una sufficiente analisi dei fatti. Il Tribunale federale ha sostenuto la decisione di prima istanza in tutti i restanti punti. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha quindi eseguito gli accertamenti disposti e ha esaminato attentamente la questione giuridica in sospeso. Essendo tuttavia giunta allo stesso risultato del primo giudizio, ha respinto nuovamente il ricorso nel dicembre 2013.

Nel frattempo le parti hanno accettato questa decisione che è passata in giudicato.

È stato dunque appurato che Repower, nella sua qualità di azienda aggiudicatrice, si è sempre comportata correttamente e nel pieno rispetto della legge nell’ambito dell’assegnazione dei lavori per la pianificazione generale. Ciò riguarda soprattutto i seguenti punti:

  • il fatto che un socio del consorzio vincitore sia stato coinvolto negli anni ’90 del secolo scorso in uno scandalo di corruzione in Africa e sia pertanto anche iscritto nella Lista nera della Banca Mondiale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, non è motivo sufficiente per escludere questa impresa dal processo di offerta, soprattutto in considerazione delle ampie misure interne da allora introdotte (cosiddetta autodepurazione);
  • il sistema a punti impiegato da Repower per la valutazione delle offerte pervenute era pienamente corretto;
  • la trasparenza dei criteri adottati è stata sempre garantita;
  • i criteri adottati da Repower per la valutazione e ponderazione del prezzo erano corretti;
  • anche per quanto riguarda tutti gli altri criteri di valutazione (ad es. competenza, esperienze, referenze, organizzazione dell’offerente o delle persone previste per l’incarico) si è proceduto con correttezza ed equità.


Repower