La politica climatica della Svizzera dopo il 2020

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Protagonisti nell’Accordo di Parigi
Il Governo prende posizione in merito alla politica climatica della Svizzera dopo il 2020 e all’entrata in vigore dell’ordinanza cantonale sulla caccia.

 

 

Presa di posizione in merito alla politica climatica della Svizzera dopo il 2020
Il Governo prende posizione in merito alla. Nel contesto della presente procedura di consultazione vengono presentati tre progetti strettamente legati tra loro sotto il profilo tematico: l’Accordo di Parigi sul clima, l’accordo bilaterale con l’UE sul collegamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni e la revisione totale della legge sul CO₂ per il periodo successivo al 2020.

Il Governo grigionese si esprime a favore della ratifica dell’Accordo di Parigi da parte della Svizzera. Affinché la Svizzera possa collaborare in modo determinante durante la fase di elaborazione dell’Accordo, l’obiettivo consiste in una ratifica in tempi rapidi.

Il Governo è sostanzialmente a favore del collegamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell’UE. A tal proposito bisogna tuttavia procedere ad adeguamenti per quanto concerne l’osservanza degli obiettivi di riduzione nazionali, l’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito, il coinvolgimento del traffico aereo e le centrali termiche a combustibili fossili.

Per quanto riguarda la legge sul CO₂, il Governo approva l’obiettivo che la Svizzera si è posta, ossia la riduzione del 50 per cento entro il 2030 rispetto al 1990. Tuttavia bisogna rinunciare a una prescrizione relativa all’aliquota di compensazione svizzera e all’estero. Il Governo approva la limitazione del Programma Edifici, tuttavia è contrario a un divieto di impianti di riscaldamento a base di agenti energetici fossili. Quale alternativa vanno creati incentivi tramite il diritto fiscale. Per diminuire l’onere unilaterale nel settore degli edifici, i requisiti finora moderati posti al traffico devono essere aumentati sensibilmente e devono essere richieste ulteriori misure a livello legislativo. Inoltre, nella legge sul CO₂ va tenuto conto delle misure di riduzione centrali in ambito agricolo.

Entrata in vigore dell’ordinanza cantonale sulla caccia
La revisione parziale dell’ordinanza cantonale sulla caccia del 18 ottobre 2016 viene posta in vigore con effetto al 1° dicembre 2016. Con la revisione parziale viene creato il presupposto per gli indennizzi dei danni dovuti alla selvaggina. La Confederazione partecipa ai risarcimenti per danni causati da specie protette di selvaggina solo se il Cantone si assume i costi rimanenti. In tal modo il Cantone in futuro, oltre ai danni causati da specie protette di selvaggina, quali linci, aquile, orsi e lupi, potrà risarcire anche i danni provocati da castori e lontre (50 per cento dei costi) nonché da sciacalli dorati (80 per cento dei costi).