Le lingue dei Grigioni al liceo

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Un breve corso di democrazia elvetica chiarisce che la legislazione in vigore in un Paese è costituita da testi di vario tipo (convenzioni internazionali, costituzione, leggi o ordinanze) e che queste norme hanno valore diverso, essendo alcune superiori alle altre: non dovrebbe accadere, che una legge contraddica quanto scritto nella costituzione, così come un’ordinanza non dovrebbe smentire né la legge né la costituzione.

È perciò legittimo chiedersi come si sia arrivati a formulare, all’interno di un’ordinanza, una norma discriminante come quella che appare nell’Ordinanza sul liceo (OLic), entrata in vigore nei Grigioni il 1º agosto del 2019. Nel secondo capitolo, intitolato «Promozione», si trova l’articolo 12, che riguarda le competenze di base nelle materie per l’attitudine generale agli studi. È un articolo nuovo, inserito nell’ordinanza a seguito della pubblicazione, nell’ottobre 2014, di un rapporto della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDEP).

Al primo capoverso, l’articolo 12 OLic recita che «Le competenze di base nella prima lingua […] vengono esaminate per iscritto e valutate con note di norma dal primo al terzo anno di formazione del liceo quadriennale». E fin qua nulla da eccepire. Nel secondo capoverso, il Governo ha volutamente forzato la mano, contraddicendosi; il testo infatti dice: «Per allievi con il romancio o l’italiano quale prima lingua vengono esaminate le competenze di base di tedesco quale prima lingua». Risulterà evidente al lettore che il secondo capoverso accentui una netta incongruenza nei termini, rendendo il romancio e l’italiano delle prime lingue “zoppicanti”, che sottostanno alla lingua tedesca, per valutare l’attitudine generale agli studi. Concretamente: un allievo nato nel Grigionitaliano o nella Romancia potrà crescere scolasticamente nella propria lingua, ma, se vorrà proseguire gli studi, sarà valutato, per le sue competenze nella lingua madre, in tedesco. Perché si arriva a questo punto, confutando ciò che sta scritto nell’art. 3 della nostra Costituzione cantonale?

È un dato di fatto che, numericamente, non vi sia nei Grigioni la massa critica sufficiente, per avere un percorso di studi totalmente in italiano e in romancio, oltre che in tedesco; ma discriminare palesemente gli allievi italofoni e romanciofoni in un’ordinanza è perlomeno discutibile. Per qualsiasi allievo che frequenta un liceo nei Grigioni, le «competenze ricettive» in tedesco sono richieste già da sé, per il fatto che non vi sono alternative alle lezioni in tedesco: lo sforzo linguistico richiesto a questi alunni è dunque notevole, considerando solamente questa situazione di partenza. L’impegno istituzionale per corrispondere al proprio mandato formativo non dovrebbe essere quello di costruire ulteriori ostacoli, bensì quello di valorizzare le competenze nella prima lingua e sostenere le capacità ricettive nella lingua prevalente di scolarizzazione, in questo caso il tedesco.

Qualsiasi testo normativo cresce grazie a revisioni: ci si augura che anche questo testo possa presto trovarne una.


Luigi Menghini