PDC: Congetture sulla nomina della commissione edilizia

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Nella presa di posizione, pubblicata settimana scorsa, il PDC espone le sue valutazioni inerenti alla nomina della Commissione edilizia in Giunta. In modo tassativo sostiene che il Legislativo non può procedere alla nomina dei membri, perché la revisione della Costituzione comunale, approvata dal Popolo il 25 novembre 2012, avrebbe abolito la Commissione edilizia. Inoltre, si confronta anche con l’aspetto opportunistico della nomina, preoccupandosi che la CE sarebbe continuamente esposta agli umori, rispettivamente ai giochi politici in Giunta. Piuttosto di nominare la Commissione edilizia, applicando il regolamento di gestione della Giunta, il PDC propone di sottoporre al Popolo la nuova versione della legge edilizia oppure di demandare all’Esecutivo il compito d’incaricare delle persone esterne con un mandato di prestazione.

La Commissione edilizia non è abrogata

La presa di posizione PDC avrebbe lo scopo di esaminare “obiettivamente” i problemi legali, risultati da una revisione costituzionale, che ovviamente né ha considerato i tempi d’approvazione della revisione pianificatoria, di cui è parte integrante la nuova legge edilizia, né ha saputo formulare una forma attendibile e praticabile per la Commissione edilizia. La pianificazione è stata inoltrata al Cantone per la procedura di esame preliminare soltanto in dicembre del 2014 ed è tuttora pendente. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal PDC, la revisione costituzionale non ha abrogato la Commissione, poiché è prescritta dalla legge edilizia vigente, ma ha soltanto abolito la funzione di autorità, stabilita all’articolo 3 della Costituzione comunale approvata il 26 agosto 1990. Fino alla votazione sulla revisione costituzionale la nuova legge edilizia non era ancora stata elaborata, ciononostante, sono state negligentemente omesse sia la competenza di nomina sia la composizione della Commissione, descritte agli articoli 22d e 30 del precedente testo costituzionale.

È stata una svista oppure la mancanza di queste disposizioni era motivata da obiettivi “politici”? Tutti i membri della Giunta erano consapevoli di questi cambiamenti che inevitabilmente avrebbero compromesso il quadro giuridico? Sta di fatto che nel messaggio per la votazione del 25 novembre 2012 la Giunta non ha illustrato come intendeva risolvere il problema e tantomeno ha informato la Popolazione dell’esistenza di un vuoto istituzionale nell’organizzazione dell’edilizia privata. Si è invece limitata a scrivere che la revisione costituzionale si propone di semplificare le regole concernenti l’autorità edilizia, che viene definita e regolamentata nella legge edilizia e non richiede norme di tipo costituzionale (art. 18).

In questo modo veniva suggerito ai cittadini che tutto era sotto controllo e che le basi legali vigenti regolavano adeguatamente il settore edilizio. Eppure quella frase, letta nel contesto attuale, è a dir poco ambigua, manifestando l’ormai proverbiale leggerezza e imprevidenza della politica comunale. L’articolo 18 conferma quattro autorità comunali (Giunta, Consiglio, Consiglio scolastico e Commissione di gestione), escludendo la Commissione edilizia. Il riferimento alla legge edilizia lascia solo presupporre che le Autorità comunali facessero tacitamente affidamento nella competenza dell’Esecutivo d’incaricare delle persone esterne, basandosi sul relativo articolo 4 della legge edilizia in vigore. Ma se avessero letto attentamente il capoverso 4, avrebbero notato che il Consiglio comunale (Autorità edilizia) può delegare determinati compiti e competenze soltanto ad altre istanze previste dalla legge edilizia. Ne consegue che l’intenzione del PDC di sostituire la Commissione edilizia con un’altra organizzazione esterna, incaricata direttamente dal Consiglio, non è legalmente perseguibile. Per di più, l’esperienza con il gruppo “outsourcing” non è stata particolarmente edificante, se consideriamo come si è conclusa.

Approvazione della nuova legge edilizia

Ma il PDC ha un altro asso nella manica: l’approvazione della nuova legge edilizia. Pertanto, propone che venga presentata in Giunta per poi passare all’approvazione popolare. Questa proposta è motivata dalla supposizione che il precedente Consiglio comunale avesse elaborato una nuova Legge edilizia, la quale non prevedeva più una CE nominata dalla Giunta, bensì una nuova organizzazione dell’edilizia privata, basata su esperti interni ed esterni. Ma anche queste considerazioni sono errate, siccome pure la nuova legge edilizia prevede l’istituzione della Commissione edilizia con il compito di preparare le questioni edilizie e formulare le proposte all’Autorità edilizia, mentre potrebbe divergere da quella vigente nel contesto della competenza di nomina. Semmai, il Consiglio potrebbe subito sostituire il segretariato edile, incaricando persone esperte esterne, ma questo non risolverebbe il problema attuale: la prescritta nomina della Commissione edilizia.

Eppoi, il PDC non ha riflettuto sulla problematica di sottoporre all’approvazione popolare la nuova legge edilizia, separandola dalla revisione della pianificazione locale. Infatti, aldilà degli ingiustificabili costi, una commissione preparatoria dovrebbe esaminare la legge, preparando le proposte che dovranno essere discusse e decise dal Legislativo. E prima della votazione, il Comune dovrebbe anche esporre pubblicamente la legge per espletare la procedura d’opposizione. Per concludere queste procedure, premettendo che non ci siano opposizioni, sarebbero necessari almeno sei mesi e resterebbe da superare un ultimo scoglio: l’approvazione del Governo cantonale. La legge edilizia è parte integrante dell’ordinamento base, che è anche composto dal piano delle zone, dal piano generale delle strutture e dal piano generale d’urbanizzazione. Pertanto, una votazione separata della legge impedirebbe ai cittadini di controllare le conseguenze della normativa in rapporto ai piani. Una circostanza legale sostanziale, contraria al principio di trasparenza, che potrebbe avere delle notevoli conseguenze sulla procedura d’approvazione cantonale. In ogni caso, anche lasciandosi trasportare dall’ottimismo, la legge edilizia non entrerebbe in vigore prima del 2018.

Non ci sono alternative alla nomina in Giunta

A questo punto, la preoccupazione del PDC che la reputazione delle istituzioni comunali possa essere compromessa, non è poi tanto rilevante, se consideriamo la gestione della revisione costituzionale nell’ambito edilizio e le diverse situazioni tutt’altro che esemplari degli ultimi anni. Ciononostante, se le istituzioni comunali intendono finalmente risolvere il problema dell’edilizia privata, non ci sono alternative. L’articolo 5 della legge edilizia vigente stabilisce al capoverso 4 che la Giunta deve fissare la competenza e gli obblighi della Commissione edilizia in un regolamento. E questa prescrizione permetterebbe di correggere gli errori commessi nel corso della revisione costituzionale. Ormai, possiamo anche sorvolare sul fatto che questo importante regolamento doveva essere allestito ben 14 anni fa (la legge edilizia è stata approvata dal Governo il 29 aprile 2003!). Tuttavia, non è possibile ignorare che questo regolamento avrebbe evitato tanti equivoci, relativi alla funzione di autorità della Commissione edilizia, che, oltre le irregolarità operate, nell’ultimo decennio si è anche arrogata delle competenze indebite. Infatti, la decisione legislativa di affidare alla Commissione edilizia la funzione di organo comunale, riprendendo parzialmente le disposizioni fissate dalla legge edilizia del 1983, era unicamente motivata dall’obiettivo di consentire alla Commissione di provvedere alle esposizioni pubbliche e di rilasciare la licenza edilizia per interventi d’importanza secondaria. Mentre nell’ambito delle procedure in cui l’Autorità edilizia doveva emanare una decisione, la Commissione avrebbe svolto “soltanto” una funzione di consulenza.

Il prescritto regolamento in cui sono stabilite sia le competenze e gli obblighi della Commissione edilizia sia l’autorità di nomina e la composizione della Commissione, darebbe alla Giunta la possibilità di correggere una situazione intollerabile che si protrae ormai dal 1. gennaio 2015. Fra l’altro, la nomina della Commissione edilizia in funzione di una commissione permanente della Giunta non è un’evidente anomalia, poiché, dovrebbe occuparsi dell’edilizia privata a livello operativo, come afferma il PDC. Questo modo di procedere è stato applicato coerentemente da numerosi comuni grigionesi ed è rilevabile anche negli altri cantoni. Inoltre, la preoccupazione del PDC che una Commissione nominata dal Legislativo sarebbe continuamente esposta agli umori, rispettivamente ai giochi politici in Giunta, è essenzialmente motivata da un fine politico. Siccome quest’affermazione ha più che altro lo scopo di sminuire le irregolarità emerse l’anno scorso, suggerendo che le critiche sono riconducibili a dei “giochi politici”.

Tuttavia, se la Giunta avesse seriamente l’obiettivo di evitare i “giochi politici”, in quel caso dovrebbe prima di tutto garantire delle procedure edilizie ineccepibili, proponendo e nominando delle persone competenti, impegnandosi affinché le valutazioni non siano condizionate dai personalismi o dall’appartenenza politica. E se proprio ritiene indispensabile che la Commissione edilizia debba essere composta da professionisti – magari residenti fuori dal Comune – niente l’impedisce (deve soltanto aggiornare l’Ordinanza sugli onorari e le indennità…).


Mario A. Tempini