Revisione della pianificazione locale: prolungamento della zona di pianificazione in vigore

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    Su tutto il territorio comunale è in vigore la zona di pianificazione decisa dal Consiglio comunale il 29 gennaio 2019 e successivamente prolungata con il consenso del Dipartimento dell’economia pubblica e socialità (DES) fino al 28 febbraio 2025 (eKAB-Nr.:00.077.462 del 9 febbraio 2023).
    La zona di pianificazione è basata sull’art. 21 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100).
    Essendo i lavori ancora nella fase di esposizione pubblica di partecipazione, il Consiglio comunale, nella sua seduta del 10 dicembre 2024, ha deciso di prolungare per ulteriori due anni la zona di pianificazione in vigore, vale a dire fino al 28 febbraio 2027.
    Con decisione del 13 gennaio 2025 il DES, sulla base dell’art. 21 cpv. 3 LPTC nonché dell’art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC; CSC 801.110) ha autorizzato la proroga del termine di validità della zona di pianificazione su tutto il territorio comunale fino al 28 febbraio 2027.

    Gli obiettivi della zona di pianificazione sono:

    1. Esame della riduzione delle zone edificabili, in particolate residenziali, miste e centrali al di fuori e a margine dei comprensori già edificati in larga misura in conformità alle prescrizioni dell’art. 15 cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) nonché del Piano direttore cantonale, sezione Insediamento deliberato il 20 marzo 2018 (PDC-I);
    2. Attuazione delle ulteriori prescrizioni dell’art. 15 LPT nonché del PDC-I, in particolare in merito alla promozione di uno sviluppo edilizio verso l’interno di qualità e alla promozione del rinnovo degli insediamenti (PDC-l, capitolo 5.1.2, Indicazioni attuative);
    3. Paesaggio rurale comprendente tutto l’ulteriore territorio comunale.

    Nella zona di pianificazione non può essere intrapreso nulla che possa ostacolare o contrastare la nuova pianificazione. Progetti di costruzione possono essere autorizzati soltanto se non sono in contrasto né con le pianificazioni e prescrizioni passate in giudicato, né con quelle previste (art. 21 cpv. 2 LPTC). Durante il periodo di validità della zona di pianificazione, il rilascio delle autorizzazioni edilizie va rinviato in particolare se il progetto di costruzione:

    • interessa superfici che si trovano al di fuori dei comprensori già edificati in larga misura (in particolare, in superfici di potenziale dezonamento secondo il rilevamento effettuato in tutto il Cantone nel quadro del PDC-I, nonché secondo il relativo rilevamento del comune);
    • concerne aree di potenziale densificazione e/o rinnovo dell’insediamento;
    • non utilizza almeno l’80% dell’intensità d’uso ammissibile sulla particella specifica.

    Il prolungamento della zona di pianificazione fino al 28 febbraio 2027 entra in vigore con la presente pubblicazione. Il Consiglio comunale si riserva la possibilità di concretizzare o adeguare la zona di pianificazione in ogni momento in base allo stato effettivo dei lavori di pianificazione.

    La proroga della zona di pianificazione può essere impugnata con ricorso di pianificazione territoriale presso il Governo entro 30 giorni dalla comunicazione pubblica (art. 101 cpv. 1 LPTC).


    Poschiavo, 23 gennaio 2025

    Per il Comune di Poschiavo

    Il Podestà: Giovanni Jochum
    Il Cancelliere: Michele Zanetti