Cavo tv tranciato ai campionati del mondo di sci, perseguiti i responsabili

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Potrebbe avere conseguenze penali l’incidente sfiorato il 17 febbraio 2017 ai campionati del mondo di sci di St. Moritz (GR), quando un PC-7 delle Forze aeree tranciò il cavo di una videocamera tv sopra la zona d’arrivo. La Giustizia militare ha disposto un’istruttoria preliminare contro il pilota e il leader della squadriglia di volo acrobatico PC-7 TEAM per un possibile mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Durante una esibizione della squadriglia nella località grigionese – rammenta una nota della Giustizia militare diramata oggi – uno degli aerei ha urtato con l’ala il cavo di una telecamera sospesa della Televisione svizzera, che si è poi lacerato. La telecamera è caduta nella zona del traguardo davanti alla tribuna degli spettatori, per fortuna senza causare feriti.

Nonostante l’ala danneggiata, il pilota ha potuto atterrare senza problemi a Samedan (GR). Il dispositivo di sospensione della telecamera, la telecamera stessa e una seggiovia vicina hanno subìto danni per un ammontare complessivo di diverse centinaia di migliaia di franchi. La riparazione del PC-7 è costata circa 75 000 franchi.

Nel suo rapporto finale, il giudice istruttore militare incaricato di un'”assunzione preliminare delle prove” ha proposto al comandante delle Forze aeree Bernhard Müller – che ha accolto l’istanza – di avviare un’istruzione preparatoria contro il leader della squadriglia. L’ufficiale, nella fase di pianificazione, “potrebbe aver definito una quota di volo minima troppo bassa”, rendendosi in tal modo colpevole di inosservanza delle prescrizioni di servizio ai sensi dell’articolo 72 del Codice penale militare.

Dal canto suo il pilota potrebbe dover rispondere di violazione del medesimo articolo e di “sperpero di materiali per negligenza” secondo l’articolo 73 capoverso 1.

Secondo il giudice istruttore, la manovra di volo sarebbe stata eseguita a una distanza troppo ravvicinata rispetto al dispositivo di sospensione della telecamera, senza calcolare un margine di sicurezza sufficiente, sebbene la presenza e l’altezza del dispositivo di sospensione fossero noti.

Nel suo rapporto il giudice istruttore critica il fatto che le prescrizioni applicabili a questo caso contenute nel manuale per il servizio di volo delle Forze aeree svizzere e concernenti la determinazione delle quote di volo minime in caso di ostacoli non contrassegnati o difficilmente visibili non siano formulate in maniera sufficientemente chiara.

L’istruttoria preliminare potrà concludersi con una incriminazione o con un abbandono del procedimento.


ATS