Equilibrio tra competenza decisionale e responsabilità  finanziaria

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Equilibrio tra competenza decisionale e responsabilità  finanziaria

È senz’altro comprensibile che i due Comuni vogliano essere alla pari in tutte le decisioni importanti relative alla progressione della RVP. La logica regionale vorrebbe tuttavia che questa simmetria sia rispettata pure in materia di finanziamento della Corporazione. I rispettivi articoli 43.1, 44, 46 e 50 (vedi Grigione no. 48 del 23 novembre, pagina 13) dovrebbero essere adeguati in conseguenza e direbbero:

**Articolo 43 Finanziamento

1. Amministrazione generale e attività della Corporazione

Viene tenuto un conto separato per l’amministrazione generale e uno per l’attività dell’Ufficio. Sulla base del relativo conto, del preventivo, e di altri documenti, devono essere fissati, insieme alle istanze competenti, i contributi finanziari del Cantone e di ognuno dei due Comuni a parti uguali.

Art. 44 Contributi dei due Comuni

Il disavanzo finanziario per l’amministrazione generale e per l’Ufficio, in base al preventivo allestito dalla Corporazione, viene ripartito fra i due Comuni a parti uguali.

Le spese per compiti e provvedimenti speciali vengono fatturate ai due Comuni in proporzione al loro vantaggio.

Art. 46 Debiti

Per i debiti della Corporazione garantisce la sostanza della stessa. Qualora questa non sia sufficiente, i due Comuni devono versare contributi supplementari a parti uguali.

Art. 50 Scioglimento

Rispettando il termine di preavviso di un anno, con effetto alla fine dell’anno civile, la Corporazione sarà sciolta, qualora un Comune lo richieda in base ad una votazione.

I fondi disponibili saranno ripartiti fra i due Comuni a parti uguali.**

Commento

Sulla cinquantina di articoli dello Statuto, non meno di sette (16b, 18, 35, 38, 50, 51, 52) s’impegnano quasi con acribia a salvaguardare l’autonomia di ognuno dei due Comuni, ad evitare che i due partner possano abbindolarsi o calpestarsi a vicenda. In tutte le decisioni importanti, “rien ne va plus” se uno dei due Comuni non è d’accordo, rispettivamente “nihil obstat” se i due Comuni lo vogliono (approvazione e revisione dello Statuto; crediti superiori a 200’000.- franchi; diritto d’iniziativa e di referendum; scioglimento della Corporazione; ecc.). In tutti i momenti presumibilmente decisivi per la progressione della RVP i due partner sono su piede d’uguaglianza. Pur meravigliandoci di quest’accanito indipendentismo comunale, in un primo tempo non sembra concepibile poter varcarne i limiti che impone alla Corporazione. Il concittadino comunale di Poschiavo (circa 2600 aventi diritto di voto) dovrà dunque accomodarsi col fatto che in materia di competenza decisionale il suo voto peserà uno scarso terzo di quello del suo concittadino comunale di Brusio (circa 900 aventi diritto di voto). Data la situazione speciale della RVP (solo due comuni) questo invonveniente è inevitabile.

Non varrebbe neanche la pena soffermarsi se la bozza applicasse il principio d’uguaglianza fra i due comuni anche in materia di finanziamento. Purtroppo non è il caso. Infatti, quando si deve assumere il costo dell’amministrazione generale (art.43.1), coprire un disavanzo finanziario (art.44), rimborsare eventuali debiti (art.46) della RVP, ogni Poschiavino sborserà altrettanto che un Brusiasco poichè la responsabilità finanziaria deve essere assunta dalla totalità degli abitanti valligiani e non dai due Comuni a parti uguali. Asimmetria fra competenza decisionale e responsabilità finanziaria ancora più spiacevole in casi di guai finanziari come un disavanzo o indebitamento. All’origine di tali deficienze c’è sovente una delle importanti decisioni nelle quali un Comune è alla pari con l’altro. I rispettivi articoli dovrebbero essere modificati in conseguenza al fine di mettere i due Comuni perfettamente su piede d’uguaglianza!

Redatto da Dino Beti di Panìsc – dino.beti@bluewin.ch